Autocertificazione
 
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BREVE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

La politica di semplificazione amministrativa avviata negli ultimi anni, con le cosiddette "Leggi Bassanini"
e le relative norme di attuazione (L.n.59/97, 127/97, 191/98, 50/99 e D.P.R. n.403/98), si propone di realizzare 
un profondo cambiamento nella Pubblica Amministrazione.
Per semplificare la vita di cittadini e imprese è stato eliminato, o quanto meno ridotto al minimo, il
numero dei certificati e degli adempimenti richiesti, ampliando il campo d'azione dell'autocertificazione.
E' mutato così, radicalmente, il rapporto tra le istituzioni ed il cittadino: il cittadino non deve più
presentare i certificati per dimostrare i propri stati, fatti e qualità personali, basta che li autocertifichi; le
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fidarsi delle dichiarazioni dei cittadini, potendo procedere a
controlli, anche a campione, e all'acquisizione diretta della relativa documentazione.
Questa breve guida intende dare un contributo per una maggiore diffusione tra i cittadini di informazioni
sull'autocertificazione, fornendo sintetiche risposte alle domande più comuni sull'argomento.

CHE COSA E' L'AUTOCERTIFICAZIONE?

E' una dichiarazione che I'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità
personali, e sostituisce:
- i certificati: in tal caso si parla di "dichiarazione sostitutiva di certificazione";
- gli atti notori: in questo caso si parla di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ".

CHI PUO' FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?

Le dichiarazioni sostitutive di certificato e di atto di notorietà possono essere fatte:
- da tutti i cittadini italiani;
- dai cittadini della Comunità Europea, con le stesse modalità previste per i cittadini italiani;
- dai cittadini extracomunitari residenti in Italia, limitatamente però ai soli casi in cui si tratta di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani. 

A CHI Sl PUO' PRESENTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ?

L'autocertificazione è utilizzabile solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i
concessionari ed i gestori dei pubblici servizi (es. Enel, Telecom, ecc.), mentre i privati (come le
banche, le assicurazioni, ecc.) non sono tenuti ad accettarla.

IN QUALI CASI Sl PUO' FARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE?

La dichiarazione sostitutiva di certificato può essere fatta in sostituzione della normale certificazione
per attestare:

DATI ANAGRAFICI E Dl STATO CIVILE

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a)
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- morte del coniuge, dell'ascendente o del discendenti (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.)
- tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI

- titoli di studio e qualifiche professionali acquisite
- esami universitari e di Stato sostenuti
- titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

SITUAZIONE ECONOMICA, FISCALE E REDDITUALE

- situazione reddituale o economica (anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi
tipo previsti  da leggi speciali)
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con I'indicazione dell'ammontare corrisposto
- codice fiscale, partita Iva e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria relativi
all'interessato
- qualità di vivenza a carico

POSIZIONE GIURIDICA

- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
- qualità di tutore, di curatore e simili
- iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente o di casalinga
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- adempimento o meno degli obblighi militari
- assenza di condanne penali

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE?

La dichiarazione sostitutiva di certificazione va fatta sugli appositi moduli predisposti dalla Pubblica
Amministrazione o in carta semplice, e può essere:
- consegnata direttamente dall'interessato;
- consegnata da una persona diversa dall'interessato;
- inviata per posta, via fax o attraverso altro mezzo telematico ed informatico.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è definitiva, non va autenticata e non è soggetta
all'imposta di  bollo.

COME FA L'AUTOCERTIFICAZIONE CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE ?

Nel caso in cui chi fa I'autocertificazione non sa firmare perchè analfabeta o non può firmare perchè 
ha un impedimento  fisico a sottoscrivere la dichiarazione (ma è in grado di intendere e di volere), la
dichiarazione è  raccolta dall'impiegato addetto a ricevere la documentazione che accerta I'identita 
del dichiarante e indica le  cause dell'impedimento. Non è più necessaria la presenza di testimoni.

IN QUALI CASI NON E' AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE ?

Non può essere presentata una dichiarazione sostitutiva al posto dei certificati medici, sanitari,
veterinari, di  origine, di conformità CE,di marchi o brevetti.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica non agonistica di attività
sportive dei  propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non 
agonistica di attività sportive  rilasciato dal medico di base con validità per I'intero anno scolastico.

QUALI CERTIFICATI DEVONO ESSERE SEMPRE SOSTITUITI DALL'AUTOCERTIFICAZIONE?

Per legge sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- i certificati, gli estratti dai registri di stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni per i
procedimenti di loro competenza;
- i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni nelle Scuole e nelle Università;
- i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della Motorizzazione
Civile.

QUANDO LE AMMINISTRAZIONI NON POSSONO RICHIEDERE AL CITTADINO

LA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATI E DI AUTOCERTIFICAZIONI

MA DEVONO PROCEDERE ALL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI CERTIFICATI?

Le Amministrazioni devono procedere all'acquisizione diretta dei certificati :
- quando I'interessato non intende o non è in grado di utilizzare l'autocertificazione ed i certificati
risultano da  albi o da pubblici registri tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni: in tal caso 
I'interessato deve soltanto indicare  la specifica Amministrazione che conserva I'albo o il registro;
- quando si tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano cambiamenti dello stato civile
(es. celebrazione o scioglimento del matrimonio, variazioni di cittadinanza, adozione, ecc.).
La trasmissione di dati tra le Amministrazioni Pubbliche può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e  telematici (telefax, posta elettronica, ecc.) garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone.
Per tutelare la riservatezza dei dati, i certificati e i documenti trasmessi da altre Amministrazioni
Pubbliche possono contenere solo le informazioni previste da leggi e regolamenti e strettamente
necessarie per le finalità per le quali sono state richieste.

 

IN QUALI CASI AL POSTO DEL CERTIFICATO BASTA L'ESIBIZIONE Dl UN DOCUMENTO

VALIDO Dl RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO?

L'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento valido sostituisce a tutti gli
effetti i certificati relativi ai dati contenuti nel documento (nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, cittadinanza e stato civile). La registrazione dei dati da parte dell'ufficio avviene mediante
I'acquisizione della fotocopia non autenticata del documento che va inserita nel fascicolo.

 

QUANDO Sl PUO' FARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA' ?

L'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per:
- attestare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non compresi tra quelli che 
possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarare, nel proprio interesse, anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui
abbia diretta  conoscenza;
- attestare che la copia di una pubblicazione (utile, ad esempio, nei concorsi) è conforme all'originale.
Per i titoli  da presentare nei concorsi pubblici questa dichiarazione ha lo stesso valore di 
un'autentica di copia.

COME Sl PRESENTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETA' ?

Quando la dichiarazione sostitutiva è presentata insieme o comunque è collegata ad un'istanza 
diretta alla Pubblica  Amministrazione, la firma della dichiarazione non va autenticata. In tal caso:
- se è presentata personalmente dall'interessato va semplicemente sottoscritta davanti al dipendente
addetto a ricevere I'istanza;
- se è presentata da un'altra persona o è inviata per posta o per fax, deve essere accompagnata da 
una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non viene presentata insieme o
comunque inseguito ad un'istanza, la firma deve essere autenticata e va applicata I'imposta di bollo.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è definitiva e non richiede la successiva 
presentazione di ulteriore  documentazione.

QUANTO TEMPO VALGONO LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ?

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e quelle sostitutive di atti di notorietà hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono.
Si ricorda che:
- i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni (ad esempio, nascita, morte, titoli di studio, ecc.) hanno validità illimitata;
- gli altri certificati di stato civile (matrimonio e stato libero), i certificati anagrafici (cittadinanza,
residenza, stato di famiglia, godimento dei diritti politici, ecc.) e tutte le altre certificazioni (es.
antimafia, ecc.) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, a meno che disposizioni di legge o
regolamenti non prevedano una validità superiore;
- i certificati anagrafici e di stato civile, anche se scaduti, possono essere utilizzati se I'interessato
dichiara in fondo al certificato, con firma non autenticata, che i dati contenuti nel certificato non 
sono cambiati. 
La Pubblica Amministrazione o il gestore o esercente di pubblico servizio cui viene presentato il
certificato ha la facoltà di verificare la veridicità e I'autenticità dell'attestazione prodotta.
In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le sanzioni penali previste.

COSA SUCCEDE SE UN CITTADINO PRESENTA UNA FALSA AUTOCERTIFICAZIONE ?

Le amministrazioni alle quali sono presentate le dichiarazioni sostitutive sono tenute a procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla loro veridicità. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente ottenuti con il provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

GLI UFFICI PUBBLICI SONO OBBLIGATI AD ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ?

Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori e i concessionari di pubblici servizi sono obbligati ad 
accettare le autocertificazioni.
L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio, e dunque nella responsabilità
disciplinare, quando non accetta le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà nei 
casi previsti dalla legge, o rifiuta I'indicazione di stati, fatti e qualità personali fatta mediante 
I'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

COME Sl PRESENTA UNA COPIA AUTENTICA DI UN DOCUMENTO ?

Nei casi in cui I'interessato deve presentare alla Pubblica Amministrazione copia autentica di un
documento, I'autenticazione della stessa può essere fatta dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione su semplice esibizione
dell'originale e  senza obbligo di depositarlo presso I'amministrazione.
Naturalmente la copia autentica può essere usata solo nei procedimenti in corso.

LE ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE AUTENTICATE ?

Le istanze dirette ad una Pubblica Amministrazione non devono più essere autenticate, anche se
contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, se sono firmate in presenza del dipendente
addetto a riceverle o vengono inviate - anche per via telematica - con la fotocopia (non autenticata) 
del documento di identità del richiedente.
La fotocopia del documento deve essere acquisita agli atti dell'amministrazione procedente.