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BREVE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
La politica di semplificazione amministrativa avviata negli ultimi anni, con
le cosiddette "Leggi Bassanini"
e le relative norme di attuazione
(L.n.59/97, 127/97, 191/98, 50/99 e D.P.R. n.403/98), si propone di realizzare
un profondo cambiamento nella Pubblica Amministrazione.
Per semplificare la vita di cittadini e imprese è stato eliminato, o quanto
meno ridotto al minimo, il
numero dei certificati e degli adempimenti richiesti, ampliando il
campo d'azione dell'autocertificazione.
E' mutato così, radicalmente, il rapporto tra le istituzioni ed il
cittadino: il cittadino non deve più
presentare i certificati per dimostrare i propri stati, fatti e qualità
personali, basta che li autocertifichi; le
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fidarsi delle dichiarazioni dei
cittadini, potendo procedere a
controlli, anche a campione, e all'acquisizione diretta della
relativa documentazione.
Questa breve guida intende dare un contributo per una maggiore diffusione
tra i cittadini di informazioni
sull'autocertificazione, fornendo sintetiche risposte alle domande più
comuni sull'argomento.
CHE COSA E' L'AUTOCERTIFICAZIONE?
E' una dichiarazione che I'interessato redige e sottoscrive nel proprio
interesse su stati, fatti e qualità
personali, e sostituisce:
- i certificati: in tal caso si parla di "dichiarazione sostitutiva
di certificazione";
- gli atti notori: in questo caso si parla di "dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ".
CHI PUO' FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?
Le dichiarazioni sostitutive di certificato e di atto di notorietà possono
essere fatte:
- da tutti i cittadini italiani;
- dai cittadini della Comunità Europea, con le stesse modalità previste per
i cittadini italiani;
- dai cittadini extracomunitari residenti in Italia, limitatamente però ai
soli casi in cui si tratta di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
A CHI Sl PUO' PRESENTARE
L'AUTOCERTIFICAZIONE ?
L'autocertificazione è utilizzabile solo nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con i
concessionari ed i gestori dei pubblici servizi (es. Enel, Telecom,
ecc.), mentre i privati (come le
banche, le assicurazioni, ecc.) non sono tenuti ad accettarla.
IN QUALI CASI Sl PUO' FARE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE?
La dichiarazione sostitutiva di certificato può essere fatta in
sostituzione della normale certificazione
per attestare:
DATI ANAGRAFICI E Dl STATO CIVILE
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a)
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- morte del coniuge, dell'ascendente o del discendenti (nonno, genitore,
figlio, nipote, ecc.)
- tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei
registri dello stato civile
TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI
- titoli di studio e qualifiche professionali acquisite
- esami universitari e di Stato sostenuti
- titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica
SITUAZIONE ECONOMICA, FISCALE E REDDITUALE
- situazione reddituale o economica (anche ai fini della concessione di
benefici e vantaggi di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali)
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con I'indicazione
dell'ammontare corrisposto
- codice fiscale, partita Iva e qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria relativi
all'interessato
- qualità di vivenza a carico
POSIZIONE GIURIDICA
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
- qualità di tutore, di curatore e simili
- iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente o di casalinga
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- adempimento o meno degli obblighi militari
- assenza di condanne penali
COME SI PRESENTA LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE?
La dichiarazione sostitutiva di certificazione va fatta sugli appositi
moduli predisposti dalla Pubblica
Amministrazione o in carta semplice, e può essere:
- consegnata direttamente dall'interessato;
- consegnata da una persona diversa dall'interessato;
- inviata per posta, via fax o attraverso altro mezzo telematico ed
informatico.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è definitiva, non va
autenticata e non è soggetta
all'imposta di bollo.
COME FA L'AUTOCERTIFICAZIONE CHI NON
SA O NON PUO' FIRMARE ?
Nel caso in cui chi fa I'autocertificazione non sa firmare perchè
analfabeta o non può firmare perchè
ha un impedimento fisico a sottoscrivere la dichiarazione (ma è in grado
di intendere e di volere), la
dichiarazione è raccolta dall'impiegato addetto a ricevere la
documentazione che accerta I'identita
del dichiarante e indica le cause dell'impedimento. Non è più necessaria la presenza di testimoni.
IN QUALI CASI NON E' AMMESSA
L'AUTOCERTIFICAZIONE ?
Non può essere presentata una dichiarazione sostitutiva al posto dei
certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE,di marchi o brevetti.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per
pratica non agonistica di attività
sportive dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per
I'intero anno scolastico.
QUALI CERTIFICATI DEVONO ESSERE
SEMPRE SOSTITUITI DALL'AUTOCERTIFICAZIONE?
Per legge sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione:
- i certificati, gli estratti dai registri di stato civile e dai registri
demografici richiesti dai Comuni per i
procedimenti di loro competenza;
- i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le
iscrizioni nelle Scuole e nelle Università;
- i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi
titolo, negli uffici della Motorizzazione
Civile.
QUANDO LE
AMMINISTRAZIONI NON POSSONO RICHIEDERE AL CITTADINO
LA PRESENTAZIONE DI
CERTIFICATI E DI AUTOCERTIFICAZIONI
MA DEVONO PROCEDERE
ALL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI CERTIFICATI?
Le Amministrazioni devono procedere all'acquisizione diretta dei certificati
:
- quando I'interessato non intende o non è in grado di utilizzare
l'autocertificazione ed i certificati
risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni: in tal caso
I'interessato deve soltanto indicare la specifica Amministrazione che conserva I'albo
o il registro;
- quando si tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano
cambiamenti dello stato civile
(es. celebrazione o scioglimento del matrimonio, variazioni di cittadinanza,
adozione, ecc.).
La trasmissione di dati tra le Amministrazioni Pubbliche può avvenire anche
attraverso sistemi
informatici e telematici (telefax, posta elettronica, ecc.) garantendo
il diritto alla riservatezza delle
persone.
Per tutelare la riservatezza dei dati, i certificati e i documenti trasmessi
da altre Amministrazioni
Pubbliche possono contenere solo le informazioni previste da leggi e
regolamenti e strettamente
necessarie per le finalità per le quali sono state richieste.
IN QUALI CASI AL POSTO DEL
CERTIFICATO BASTA L'ESIBIZIONE Dl UN DOCUMENTO
VALIDO Dl RICONOSCIMENTO DA
PARTE DELL'INTERESSATO?
L'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento
valido sostituisce a tutti gli
effetti i certificati relativi ai dati contenuti nel documento (nome,
cognome, luogo e data di nascita,
residenza, cittadinanza e stato civile). La registrazione dei dati da parte
dell'ufficio avviene mediante
I'acquisizione della fotocopia non autenticata del documento che va inserita
nel fascicolo.
QUANDO Sl PUO' FARE LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA' ?
L'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà per:
- attestare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non
compresi tra quelli che
possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarare, nel proprio interesse, anche stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui
abbia diretta conoscenza;
- attestare che la copia di una pubblicazione (utile, ad esempio, nei
concorsi) è conforme all'originale.
Per i titoli da presentare nei concorsi pubblici questa dichiarazione
ha lo stesso valore di
un'autentica di copia.
COME Sl PRESENTA LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETA' ?
Quando la dichiarazione sostitutiva è presentata insieme o comunque è
collegata ad un'istanza
diretta alla Pubblica Amministrazione, la firma della dichiarazione non va
autenticata. In tal caso:
- se è presentata personalmente dall'interessato va semplicemente
sottoscritta davanti al dipendente
addetto a ricevere I'istanza;
- se è presentata da un'altra persona o è inviata per posta o per fax,
deve essere accompagnata da
una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non viene
presentata insieme o
comunque inseguito ad un'istanza, la firma deve essere autenticata e va
applicata I'imposta di bollo.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è definitiva e non
richiede la successiva
presentazione di ulteriore documentazione.
QUANTO TEMPO VALGONO LE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ?
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e quelle sostitutive di atti
di notorietà hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono.
Si ricorda che:
- i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati
e fatti personali non soggetti a
modificazioni (ad esempio, nascita, morte, titoli di studio, ecc.) hanno
validità illimitata;
- gli altri certificati di stato civile (matrimonio e stato libero), i
certificati anagrafici (cittadinanza,
residenza, stato di famiglia, godimento dei diritti politici, ecc.) e tutte
le altre certificazioni (es.
antimafia, ecc.) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, a meno
che disposizioni di legge o
regolamenti non prevedano una validità superiore;
- i certificati anagrafici e di stato civile, anche se scaduti, possono
essere utilizzati se I'interessato
dichiara in fondo al certificato, con firma non autenticata, che i dati
contenuti nel certificato non
sono cambiati.
La Pubblica Amministrazione o il gestore o esercente di pubblico servizio
cui viene presentato il
certificato ha la facoltà di verificare la veridicità e I'autenticità
dell'attestazione prodotta.
In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le sanzioni penali previste.
COSA SUCCEDE SE UN CITTADINO PRESENTA
UNA FALSA AUTOCERTIFICAZIONE ?
Le amministrazioni alle quali sono presentate le dichiarazioni sostitutive
sono tenute a procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla loro veridicità. Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e
I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente ottenuti con il
provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
GLI UFFICI PUBBLICI SONO OBBLIGATI AD
ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ?
Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori e i concessionari di pubblici
servizi sono obbligati ad
accettare le autocertificazioni.
L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio, e
dunque nella responsabilità
disciplinare, quando non accetta le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà nei
casi previsti dalla legge, o rifiuta I'indicazione di stati, fatti e qualità
personali fatta mediante
I'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
COME Sl PRESENTA UNA COPIA AUTENTICA
DI UN DOCUMENTO ?
Nei casi in cui I'interessato deve presentare alla Pubblica Amministrazione
copia autentica di un
documento, I'autenticazione della stessa può essere fatta dal responsabile
del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione su
semplice esibizione
dell'originale e senza obbligo di depositarlo presso I'amministrazione.
Naturalmente la copia autentica può essere usata solo nei procedimenti in
corso.
LE ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE AUTENTICATE ?
Le istanze dirette ad una Pubblica Amministrazione non devono più essere
autenticate, anche se
contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, se sono
firmate in presenza del dipendente
addetto a riceverle o vengono inviate - anche per via telematica - con la
fotocopia (non autenticata)
del documento di identità del richiedente.
La fotocopia del documento deve essere acquisita agli atti
dell'amministrazione procedente.
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